DISPOSIZIONI EMANATE DALLA SOPRAINTENDENZA PER I BENI CULTURALI DI CATANIA SULL’EMERGENZA CORONAVIRUS

- Evitare interventi massivi e indiscriminati su tutta la chiesa o luogo contenitore di beni culturali
(come musei, archivi ecc.) considerando i tempi effettivi di permanenza del virus indicate dalle
raccomandazioni dell’OMS;
- intervenire con prodotti appropriati solo su superfici e oggetti esposti al contatto con le persone;
- non utilizzare prodotti nebulizzati all’interno di luoghi contenitori di beni culturali o beni culturali essi
stessi;
- pulire le superfici lavabili con una soluzione di etanolo al 70% in acqua.
Si precisa inoltre che:
- la sanificazione è da limitare agli oggetti e superfici in uso (maniglie, porte, pavimenti, vetri,
postazioni personale ecc.), e non interessa direttamente superfici di beni culturali fatti salvo casi
eccezionali da sottoporre a questa Soprintendenza;
- in generale non vanno utilizzati su beni culturali mobili e immobili prodotti a base di ipoclorito di
sodio, ozono, ammoniaca, fenoli, formaldeide, sali di argento;
- se si deve procedere alla sanificazione di ambienti contenitori di beni culturali mobili con l’utilizzo di
soluzioni a base di ipoclorito di sodio evitare che queste soluzioni vengano in contatto con i beni
culturali mobili e mantenersi ad una distanza minima di 1 m dagli stessi;
- non utilizzare alcun tipo di prodotto sanificante in commercio senza conoscerne la composizione;
- le stesse misure devono essere adottate su tutte le superfici di beni culturali immobili interne ed
esterne che si ritiene necessario trattare (pavimenti, intonaci ecc.);
- sottoporre all’esame preventivo di questa Soprintendenza eventuali più complesse procedure di
sanificazione che prevedano contatti diretti di soluzioni non indicate con superfici di beni culturali.
Si ribadisce infine che ogni intervento più complesso delle procedure di sanificazione previste
dall’Emergenza COVID, con gli opportuni adeguamenti per i beni culturali, deve essere considerato un
intervento soggetto ad autorizzazione delle Soprintendenze così come sancito dall’art. 21 comma 4 del
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs.n. 42 del 2004).