COMUNICAZIONE : CONTROLLO SPESE MEDICHE ASSICATTOLICA 730

COMUNICAZIONE

Si ricorda anche quest'anno che, per effetto del disposto dell’art. 78, comma 25-bis, della l. 30 dicembre 1991, n. 413 (come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 950, della l. 28 dicembre 2015, n. 208), gli Enti, le Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, debbono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per tutti i soggetti assistiti, una comunicazione contenente:

i) i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi ricevuti ex artt. 51, comma 2, lett. a), e 10, comma 1, lett. e-ter), del t.u.i.r.;

ii) i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che, comunque, non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi degli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del T.U.I.R.


A tal proposito è opportuno evidenziare che le spese mese rimborsate dall’Assicattolica non sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi.

L’Istituto Centrale in qualità di sostituto d’imposta ha riportato nel modello CU 2017 redditi 2016, rilasciato ai sacerdoti, la seguente annotazione:

AU – Contributi per assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi fini esclusivamente assistenziali (campo 441) – Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi non sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui il sacerdote dovesse avvalersi del modello 730 precompilato, dovrà avere cura di verificare le eventuali spese mediche rimborsate da Assicattolica e riportate in automatico nel quadro D e nel quadro E del modello 730 dall'Agenzia delle Entrate.

Si invitano tutti gli Istituti a supportare i sacerdoti nella verifica di tali dati e a dare la massima e tempestiva diffusione a questa nota.

La Direzione - ICSC