Attestato di idoneità 2023

Rev.mo Confratello,
mi permetto di ricordarti la mia lettera inviata il 18 ottobre 2022 … purtroppo ho ricevuto solo 18 risposte. 
Considerando l’Intesa tra il MIUR e la CEI per l’Insegnamento della Religione Cattolica, per ogni singolo insegnante è necessaria una precisa verifica dell’idoneità che è la risultante di diverse prerogative: 
1. Conoscenza adeguata dei contenuti della rivelazione cristiana (che viene certificata dai nuovi titoli di studi teologici). 
2. Competenza pedagogica-metodologica-didattica adeguata al grado di scuola in cui insegnano (conseguita anche con corsi di aggiornamento e di qualificazione e con un esame di abilitazione didattica, promossi da questo Ufficio). 
3. Una testimonianza di vita cristiana e cioè che l’IdR viva coerentemente la fede professata, nel quadro  di  una  responsabile  comunione  ecclesiale,  segnalando  anche  i  ministeri  prestati nell’ambito della comunità (dichiarazione del presbitero garante).
Per la compilazione del modulo si precisa che:
- la partecipazione attiva del candidato alle varie iniziative di catechesi o di formazione cristiana dei giovani o degli adulti, organizzate dalla parrocchia o dalla zona pastorale, è indice dell’interesse del  candidato  stesso  per  la  dimensione  religiosa  della  vita,  interesse  indispensabile  per  un insegnante di religione.
- la partecipazione attiva del candidato alla vita ecclesiale, in qualità di animatore o di catechista, ha una grande importanza dal punto di vista della competenza professionale. Per questo, si dà particolare  attenzione  ai  servizi  di  catechesi  e  all’attività  educativa  svolta  in  parrocchia  dal candidato.
- i  servizi  dichiarati  tramite  il  modulo  devono  essere  stati  veramente  prestati.  L’attività  di catechista o di animatore potrà essere riconosciuta dal parroco, solo se il candidato ha ricoperto ruoli continuativi e di effettiva responsabilità.
- l’attestato, scritto e sottoscritto dal parroco, costituisce documento di un servizio valutabile. Ogni altra  comunicazione  o  precisazione  orale  del  parroco  all’Ufficio  Diocesano  per  l’IRC  non  può rettificare  l’attestato  scritto.  Ogni  contestazione  da  parte  del  candidato  o  di  chiunque  altro, riguardo ai servizi attestati dal parroco, dovrà essere chiarita agli interessati dal parroco stesso. 
- il giudizio di idoneità all’IRC spetta all’Ordinario diocesano ai sensi del Codice di Diritto Canonico (canoni 804 e 805). Questo giudizio viene formulato tenendo conto della formazione teologico- culturale,  della  competenza  pedagogico-didattica  e  della  testimonianza  di  vita  cristiana  del candidato. L’attestazione del parroco copre solo quest’ultimo requisito dell’idoneità.
Grazie!
Sac. Roberto Mangiagli